TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi e ambito d'applicazione
|
1. |
La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione e
gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive
dirette all'ospitalità a fini turistici nell'ambito dei
principi dell' articolo
118, comma primo, della Costituzione e dei principi di
semplificazione normativa ed amministrativa.
|
Art. 2
Funzioni dei Comuni e delle Province
|
1. |
Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse
all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle
strutture ricettive dirette all'ospitalità, salvo quanto
diversamente stabilito dalla presente legge.
|
|
2. |
L'apertura e la gestione delle strutture ricettive alberghiere e
all'aria aperta sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal
Comune in cui le strutture sono ubicate.
|
|
3. |
Per le strutture ricettive extralberghiere l'autorizzazione è
sostituita dalla denuncia d'inizio attività.
|
|
4. |
Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla
denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture
ricettive e alle rilevazioni statistiche riguardanti la
consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono
avvalersi, previa convenzione, dei Comuni singoli o associati
nelle forme di cui alla legge
regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme
associative e altre disposizioni in materia di enti locali).
|
|
5. |
Le Province ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza
relative alle funzioni di competenza. Il procedimento per
l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge
regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina
dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza
regionale) e dalla legge
regionale 24 marzo 2004 n. 6 (Riforma del sistema
amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Università).
|
Art. 3
Funzioni della Regione
|
1. |
La Regione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali,
esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo
relativamente alle materie di cui alla presente legge.
|
|
2. |
La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni
imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei
consumatori, più rappresentative a livello regionale, con
appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere,
all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di
cui all'articolo 4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica,
sentita la competente Commissione consiliare, le
caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio
che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro
apertura, autorizzazione e classificazione. In tali atti sono,
inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare specificazioni
aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli
standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e
cubature, capacità ricettiva.
|
|
3. |
La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie
locali (CRAL), definisce modalità e standard dei controlli da
svolgersi, da parte delle amministrazioni comunali,
sull'applicazione e sul rispetto delle norme della presente
legge.
|
|
4. |
La Giunta regionale prevede, altresì, meccanismi di revisione e
aggiornamento degli atti di cui al comma 2 con cadenza
periodica.
|
|
5. |
L'amministrazione regionale, inoltre, cura la raccolta e
diffusione delle informazioni, realizza ed aggiorna la banca
dati regionale sulle strutture ricettive con il coinvolgimento
ed il supporto dei Comuni e delle Province, in coerenza con
quanto previsto della normativa regionale in materia.
|
TITOLO II
DEFINIZIONI
Art. 4
Definizioni generali e definizione di strutture e tipologie ricettive
|
1. |
Le strutture ricettive sono distinte in strutture ricettive
alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta e strutture
ricettive extralberghiere.
|
|
2. |
I periodi di apertura delle strutture ricettive sono distinti in
annuali e stagionali: per apertura annuale si intende un periodo
di apertura di almeno nove mesi complessivi nell'arco dell'anno
solare; per apertura stagionale si intende un periodo di
apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore
complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.
|
|
4. |
Le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta possono
essere composte anche da più strutture. Fatto salvo quanto
previsto per i villaggi albergo, le caratteristiche delle
strutture non principali, cioè le dipendenze, sono definite
dall'articolo 28.
|
|
5. |
Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la
gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia
dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli
ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria
anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di
alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in
possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia
stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il
fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la
responsabilità di garantire la coerenza della gestione
dell'attività complessiva e dei servizi al livello di
classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.
|
|
6. |
Sono strutture ricettive alberghiere:
b) |
le residenze turistico-alberghiere.
|
|
|
7. |
Sono strutture ricettive all'aria aperta:
|
|
8. |
Sono strutture ricettive extralberghiere:
d) |
i rifugi escursionistici;
|
f) |
le case e appartamenti per vacanza.
|
|
|
9. |
Altre tipologie ricettive:
a) |
appartamenti ammobiliati per uso turistico;
|
b) |
strutture ricettive all'aria aperta non aperte al
pubblico;
|
c) |
aree attrezzate di sosta temporanea;
|
d) |
attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
|
|
Art. 5
Strutture ricettive alberghiere
|
1. |
Sono "alberghi" le strutture ricettive, a gestione
unitaria, aperte al pubblico che, ubicate in uno o più stabili
o parti di stabili, forniscono alloggio, servizi accessori ed
eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative
fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla
ricettività. Negli alberghi la capacità ricettiva può
riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40 per
cento del totale.
|
|
2. |
Sono "residenze turistico-alberghiere" e possono
utilizzare la specificazione "residence", le strutture
che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente
ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più
locali, fornite di servizio autonomo di cucina, camere o suite e
che posseggono i requisiti indicati nell'atto di giunta
regionale di attuazione. Nelle residenze turistico alberghiere
la capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura
non superiore al 40 per cento del totale.
|
|
3. |
Possono assumere la specificazione di "motel" gli
alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e
l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni. I motel,
qualunque sia il numero di stelle assegnato, assicurano uno
standard minimo di servizi di autorimessa nonché servizi di
primo intervento, di assistenza meccanica, rifornimento di
carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
|
|
4. |
Di norma assumono la specificazione di "meublé" o
"garni" gli alberghi che forniscono il solo servizio
di alloggio e normalmente di prima colazione, senza ristorante.
|
|
5. |
Possono assumere la specificazione di "centro
benessere" gli alberghi dotati di impianti e attrezzature
per fornire servizi specializzati per il relax ed il benessere
psicofisico.
|
|
6. |
Possono assumere la specificazione di "beauty farm"
gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a
cicli di trattamenti dietetici ed estetici.
|
|
7. |
Possono assumere la specificazione di
"villaggio-albergo" le aziende alberghiere
caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di
più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti
in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
|
|
8. |
Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centri
congressi" le strutture alberghiere dotate di strutture,
attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di
manifestazioni congressuali e convegni.
|
|
9. |
Nello specifico atto di Giunta regionale previsto all'articolo
3, comma 2 è definito il numero minimo di camere, suite o unità
abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere;
nello stesso atto sono definite le caratteristiche che devono
possedere le strutture ricettive alberghiere per utilizzare le
specificazioni aggiuntive citate ai commi precedenti e possono
essere individuate ulteriori specificazioni aggiuntive.
|
Art. 6
Strutture ricettive all'aria aperta
|
1. |
Sono campeggi i complessi ricettivi aperti al pubblico, a
gestione unitaria, attrezzati per la sosta e il soggiorno di
turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altri mezzi
autonomi di pernottamento.
|
|
2. |
I campeggi, per dare alloggio a turisti sprovvisti di mezzi
autonomi di pernottamento, possono mettere a disposizione, in un
numero di piazzole non superiore al 35 per cento del numero
complessivo delle piazzole autorizzate, tende o unità abitative
mobili quali roulotte, caravan, case mobili, maxicaravan,
autocaravan o camper e unità abitative fisse.
|
|
3. |
Sono villaggi turistici i complessi ricettivi aperti al
pubblico, a gestione unitaria, prevalentemente attrezzati per il
soggiorno di turisti sprovvisti di tenda o di altri mezzi
autonomi di pernottamento, che forniscono alloggio in tende,
unità abitative mobili o fisse. Nei villaggi turistici almeno
il 35 per cento delle piazzole autorizzate è attrezzato con
unità abitative fisse o mobili messe a disposizione dal
gestore. Tale percentuale può riguardare anche la totalità
delle piazzole.
|
|
4. |
Possono assumere la specificazione aggiuntiva di "centro
vacanza" i campeggi ed i villaggi turistici dotati di
rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali,
così come stabilito dallo specifico atto di Giunta regionale di
cui all'articolo 3, comma 2.
|
|
5. |
Nelle strutture ricettive all'aria aperta è vietata la vendita
frazionata delle piazzole e delle unità abitative fisse, la
cessione sulla base di altro diritto reale di godimento e
l'affitto per periodi di tempo superiori all'anno. Nei Comuni
appartenenti alle Comunità montane fino al 70 per cento delle
piazzole o delle unità abitative può essere locato con
contratto annuale. Tale percentuale è ridotta al 50 per cento
nelle altre aree.
|
|
6. |
Non sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio
attività gli allestimenti mobili di pernottamento quali
roulotte o caravan, case mobili o maxicaravan. A tal fine i
predetti allestimenti:
a) |
conservano i meccanismi di rotazione in funzione;
|
b) |
non possiedono alcun collegamento permanente al terreno
e gli allacciamenti alle reti tecnologiche sono
rimovibili in ogni momento.
|
|
|
7. |
Non è, inoltre, soggetta a permesso di costruire nè a denuncia
d'inizio attività l'installazione del preingresso inteso come
struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi,
comunque smontabili e trasportabili, da accostare agli
allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione
e soggiorno diurno delle persone.
|
Art. 7
Case per ferie
|
1. |
Sono case per ferie le strutture attrezzate per il soggiorno a
fini turistici di persone singole o di gruppi, organizzate e
gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti
pubblici, da associazioni o da enti privati operanti, senza
scopo di lucro, per il conseguimento di finalità sociali,
culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o
aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.
|
|
2. |
Nelle case per ferie possono essere altresì ospitati dipendenti
e familiari di altre aziende o assistiti di altri enti con cui
venga stipulata apposita convenzione.
|
|
3. |
Nelle case per ferie oltre alla prestazione di servizi ricettivi
essenziali sono assicurati, di norma, i servizi e l'uso di
attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di
cui al comma 1. La presenza nelle case per ferie di servizi e
attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti,
quali cucine o punti di cottura autonomi, non ne muta la natura.
|
|
4. |
La casa per ferie può assumere specificazioni tipologiche
aggiuntive, purché concordate con il Comune e connesse alla
categoria di utenza ospitata o alla finalità specifica.
|
Art. 8
Ostelli
|
1. |
Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate
prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento per periodi
limitati dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di
giovani.
|
|
2. |
Gli ostelli sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di
carattere morale o religioso, associazioni operanti, senza scopo
di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli
possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa
convenzione con il Comune, che regolamenti le tariffe e le
condizioni di esercizio dell'attività.
|
Art. 9
Rifugi alpini ed escursionistici
|
1. |
Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e
ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili
attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in
luoghi favorevoli ad escursioni.
|
|
2. |
Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive, di proprietà
di enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro operanti
nel settore alpinistico o escursionistico, aperte al pubblico
idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone
ubicate in luoghi favorevoli ad escursioni, anche in prossimità
di centri abitati.
|
|
3. |
Lo specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3,
comma 2, definisce i requisiti e le condizioni di esercizio dei
rifugi alpini ed escursionistici
|
|
4. |
I rifugi sono gestiti, di norma, da enti pubblici, enti di
carattere morale o religioso, associazioni operanti senza scopo
di lucro. I rifugi possono essere gestiti anche da altri
operatori privati, previa convenzione con il Comune, che
regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell'attività.
|
Art. 10
Affittacamere
|
1. |
Sono esercizi di affittacamere le strutture, gestite in forma
imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a
clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in
uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed
eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche
strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività
di affittacamere sono quelle previste per i locali di civile
abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.
|
|
2. |
L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo
complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora
sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura
immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la
specificazione tipologica di "locanda".
|
Art. 11
Case e appartamenti per vacanze
|
1. |
Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili composti da
uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e
cucine autonome, gestiti in forma imprenditoriale, per l'affitto
ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati ad eccezione
del servizio di ricevimento e di recapito, nel corso di una o più
stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore
a cinque mesi consecutivi.
|
|
2. |
Ai fini di cui al comma 1 è considerata gestione in forma
imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la
proprietà o l'usufrutto di oltre tre case o appartamenti e li
concede in locazione con le modalità e nei limiti di cui al
comma 1. È, inoltre, considerata gestione in forma
imprenditoriale quella esercitata anche su di un numero
inferiore di unità abitative da imprese, comprese le agenzie
immobiliari che operano nel campo del turismo, che hanno in
gestione a qualsiasi titolo case o appartamenti per la locazione
a turisti con le modalità di cui al comma 1.
|
Art. 12
Appartamenti ammobiliati per uso turistico
|
1. |
Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e
appartamenti per vacanze i proprietari o usufruttuari che danno
in locazione a turisti case e appartamenti, in numero non
superiore a tre, nel corso di una o più stagioni turistiche,
con contratti aventi validità non superiore a sei mesi
consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre
che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.
|
|
2. |
Coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o
case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31
marzo nelle località a turismo estivo, entro il 31 ottobre
nelle località a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle
restanti località. In ogni caso tale comunicazione è inviata
almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima
locazione.
|
|
3. |
Gli stessi soggetti comunicano alla Provincia i dati sulla
consistenza ricettiva e sul movimento dei clienti secondo le
modalità indicate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
e sono soggetti alla normativa in materia di pubblica sicurezza.
|
Art. 13
Attività saltuaria di alloggio e prima colazione
|
1. |
Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione
e può assumere l'identificazione di bed & breakfast
l'attività di ospitalità e somministrazione della prima
colazione nell'abitazione di residenza e dimora, avvalendosi
della normale conduzione familiare, senza la fornitura di
servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma
d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei
posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso
di minori di dodici anni. L'ospitalità può essere fornita per
un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo di
disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo
di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il
marchio d'identificazione B&B, sulla base del modello
approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno
dell'abitazione.
|
|
2. |
Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali
adibiti all'ospitalità di cui al comma 1 sono quelle previste
per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali
edilizi e di igiene.
|
|
3. |
Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono indicate
nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.
|
|
4. |
L'attività di cui al comma 1 è intrapresa previa denuncia
d'inizio attività al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed
è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in
materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza,
igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività
di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le
strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2
nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni
previste all'articolo 36, comma 2 in caso di omessa denuncia
d'inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso
di attività irregolare all'articolo 36, comma 9 e agli articoli
25 e 26.
|
|
5. |
Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a
comunicare al Comune e alla Provincia, entro la data d'inizio
dell'attività e, comunque, entro il 1 ottobre di ogni anno, i
periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno e
i prezzi massimi applicati con validità dal 1 gennaio dell'anno
successivo. Nella stanza ove si effettua l'ospitalità è
esposto il cartellino prezzi. Gli stessi soggetti comunicano,
inoltre, alla Provincia i dati sul movimento dei clienti secondo
le modalità indicate dall'ISTAT.
|
Art. 14
Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico
|
1. |
Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico
le strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e
cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei
suddetti organismi e loro familiari. Le caratteristiche di tali
strutture sono definite dall'atto di Giunta regionale di cui
all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive
all'aria aperta. L'apertura e la gestione di tali complessi è
soggetta ad autorizzazione comunale. Le strutture ricettive non
aperte al pubblico sono realizzabili nelle aree definite dagli
strumenti urbanistici comunali vigenti.
|
Art. 15
Aree attrezzate di sosta temporanea
|
1. |
I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan,
camper e simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle
strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge,
possono istituire aree attrezzate, riservate esclusivamente alla
sosta temporanea e al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente
con i loro strumenti urbanistici, o autorizzare privati alla
realizzazione e alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate
sono realizzate nel rispetto dell'atto di Giunta regionale di
cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive
all'aria aperta nonché delle disposizioni di cui all' articolo
185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada) e del relativo regolamento di
esecuzione.
|
|
2. |
I Comuni, quando istituiscono direttamente le aree di sosta,
possono provvedere alla loro gestione anche mediante apposite
convenzioni con terzi soggetti.
|
|
3. |
Nelle aree di cui al comma 1 la permanenza è permessa per un
periodo massimo di settantadue ore consecutive.
|
TITOLO III
AUTORIZZAZIONI
Art. 16
Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera
e dell'attività ricettiva all'aria aperta
|
1. |
L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle
strutture ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è
subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui
territorio è ubicato l'esercizio.
|
|
2. |
In caso di subentro nella titolarità o nella gestione
dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche
strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei
requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e
confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita
dalla denuncia d'inizio attività.
|
|
3. |
L'autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione
della classifica sia per la struttura principale che per le
dipendenze e indica, inoltre, la denominazione, la capacità
ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale,
l'ubicazione.
|
Art. 17
Validità
|
1. |
L'autorizzazione ha carattere permanente e conserva la sua
validità fino a quando non si verifichi una causa di
sospensione, revoca o decadenza.
|
Art. 18
Adempimenti amministrativi per l'apertura
di strutture ricettive extralberghiere
|
1. |
L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è
intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività inviata al
Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su
modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale
approvato con determinazione del dirigente competente, indicante
il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di
apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e
gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono
utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è
inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa
che gestisce case e appartamenti per vacanza.
|
|
2. |
Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei
requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e
delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle
strutture.
|
Art. 19
Somministrazione di alimenti e bevande
|
1. |
L'autorizzazione all'esercizio di attività ricettiva
alberghiera e di attività ricettiva all'aria aperta abilita ad
effettuare, unitamente al servizio ricettivo, la
somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate,
ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura
ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
L'autorizzazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali,
riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione
audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir alle
persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di
dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo,
per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di
sicurezza e di igiene e sanità.
|
|
2. |
L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande nelle
strutture extralberghiere, ad eccezione di quelle di cui
all'articolo 11, è limitata alle persone alloggiate, ai loro
ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in
occasione di manifestazioni e convegni organizzati. Agli stessi
soggetti può essere effettuata la fornitura di giornali,
riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione
audiovisiva, cartoline e francobolli, gadget e souvenir. È
possibile, altresì, installare ad uso esclusivo di dette
persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le
quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di
sicurezza e di igiene e sanità.
|
|
3. |
La somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle
strutture ricettive è soggetta ad apposita autorizzazione
rilasciata ai sensi della legge
regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio
delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ed è
rilasciabile anche ad un soggetto diverso dal gestore del
servizio di alloggio, purché ricorrano tutte le condizioni e i
requisiti previsti all'articolo 4, comma 5, della presente legge
ai fini del riconoscimento della gestione unitaria.
|
Art. 20
Rappresentanza
|
1. |
La gestione dell'attività e di singoli servizi è effettuata
anche tramite rappresentanti, purché gli stessi siano in
possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento
dell'attività.
|
|
2. |
L'autorizzazione ad enti, associazioni, società e
organizzazioni è rilasciata solo quando sia stato dagli stessi
designato un rappresentante con funzioni di gestore. Per le
strutture ricettive extralberghiere la nomina del gestore è
indicata nella denuncia d'inizio attività.
|
Art. 21
Esercizio dell'attività ricettiva. Requisiti, condizioni e obblighi del
gestore
|
1. |
L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera,
extralberghiera e all'aria aperta è subordinato all'iscrizione
da parte del titolare o del gestore al Registro delle imprese ed
al possesso, da parte degli stessi soggetti, dei requisiti
previsti dalla normativa in materia di pubblica sicurezza e alla
non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di
sospensione stabilite dalla legge dello Stato.
|
|
2. |
L'esercizio delle attività ricettive è soggetto alle vigenti
norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza nonché
a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.
|
|
3. |
Il titolare o il gestore di strutture ricettive:
a) |
comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli
elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in
sede di denuncia d'inizio attività;
|
b) |
dà alloggio esclusivamente nel rispetto delle
disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza;
|
c) |
comunica i dati sulla consistenza ricettiva e sul
movimento dei clienti alle Province secondo le modalità
indicate dall'ISTAT, nel rispetto della normativa
vigente in materia;
|
d) |
presenta, altresì, la dichiarazione prezzi alla
Provincia con le modalità specificate all'articolo 32.
|
|
|
4. |
Il titolare o il gestore di strutture ricettive comunica i
periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive al
Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione
dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture ricettive
alle Province. Eventuali aperture straordinarie nei limiti
stabiliti dall'articolo 4, comma 2 sono preventivamente
comunicate al Comune. Eventuali chiusure della struttura, nei
periodi di apertura comunicati, sono preventivamente comunicate
al Comune e non possono superare complessivamente trenta giorni
in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura
stagionale nell'arco dell'anno solare. Il Comune può, inoltre,
autorizzare chiusure per periodi superiori per fondate ragioni o
in caso di ristrutturazione degli edifici.
|
|
5. |
Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze,
comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del
turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, nel
momento della presentazione della denuncia d'inizio attività e
comunque entro il 1 ottobre di ogni anno, l'elenco delle case e
appartamenti gestiti al Comune e alla Provincia ove gli stessi
sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali
comunicazioni, qualora riportino i prezzi e le caratteristiche
delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui
al comma 3, lettera d) e al comma 4 e, qualora intervengano
modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità
abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima
della locazione delle unità abitative stesse.
|
|
6. |
L'autorizzazione all'apertura e alla gestione di strutture
ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive
alberghiere è subordinata alla stipula, da parte del titolare o
gestore, di un'assicurazione per rischi di responsabilità
civile nei confronti dei clienti e al suo periodico rinnovo. In
caso di inottemperanza a quest'obbligo il Comune sospende
l'autorizzazione all'esercizio della struttura fino a che si sia
ottemperato all'obbligo.
|
|
7. |
I titolari, i gestori e i loro rappresentanti sono responsabili
dell'osservanza della presente legge e rispondono in solido del
pagamento delle sanzioni amministrative.
|
Art. 22
Denominazione
|
1. |
Ciascuna azienda ricettiva assume una propria specifica
denominazione all'interno del territorio comunale diversa da
quelle già esistenti. In caso si intenda utilizzare la medesima
denominazione per strutture di diversa tipologia, è necessario
l'assenso scritto del titolare dell'azienda che per prima ha
ottenuto la denominazione. In caso di azienda cessata è
necessario l'assenso scritto del titolare dell'azienda cessata,
fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigenti
in materia.
|
Art. 23
Sospensione
|
1. |
Fatte salve le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 36,
l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo da cinque a
trenta giorni quando non siano rispettate in tutto o in parte le
condizioni previste nell'autorizzazione medesima o vengano
accertate gravi irregolarità nella conduzione dell'attività.
|
|
2. |
Qualora sia accertato il venir meno della rispondenza dello
stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio
dell'attività dalle vigenti norme, prescrizioni e
autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e
igienico-sanitaria nonché da quelle sulla destinazione d'uso
dei locali e degli edifici, il titolare è sospeso dall'attività
nel rispetto dell'articolo 17ter del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza).
|
|
3. |
In caso di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
|
Art. 24
Decadenza e revoca
|
1. |
L'autorizzazione decade qualora, salvo proroga in caso di
comprovata necessità, l'esercizio non sia stato attivato entro
centottanta giorni dalla data del rilascio.
|
|
2. |
L'autorizzazione è revocata dal Comune quando:
a) |
il titolare o il gestore non risulti più iscritto al
Registro delle imprese;
|
b) |
il titolare o il gestore, sospeso dall'attività ai
sensi dell'articolo 17ter del regio decreto n. 773 del
1931, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei
tempi stabiliti;
|
c) |
l'attività sia sospesa, durante il periodo di apertura
comunicato, per un periodo superiore a novanta giorni
consecutivi o altro termine accordato ai sensi
dell'articolo 21, comma 4;
|
d) |
quando vengano meno gli ulteriori requisiti soggettivi
od oggettivi in base ai quali l'autorizzazione è stata
concessa.
|
|
Art. 25
Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive
extralberghiere
|
1. |
Le attività ricettive extralberghiere possono essere oggetto di
provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da
cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie
previste dall'articolo 36, quando non siano rispettate, in tutto
o in parte, le condizioni minime per l'esercizio dell'attività
stessa o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione
o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931.
|
|
2. |
In caso di recidiva o nei casi previsti dal regio decreto n. 773
del 1931, il Comune vieta il proseguimento dell'esercizio
dell'attività.
|
|
3. |
Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per
l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, il
titolare può essere oggetto di provvedimento di divieto di
prosecuzione dell'attività da parte del Comune, salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente
detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa.
|
Art. 26
Reclami per carenza dei servizi
|
1. |
Gli ospiti di strutture ricettive che abbiano accertato carenza
nella gestione e nei servizi dei complessi ricettivi, rispetto a
quelli denunciati, possono presentare reclamo, debitamente
sottoscritto, al Comune di competenza per segnalare tali
carenze. In caso di accertate violazioni i Comuni provvedono
all'applicazione delle sanzioni di competenza previste.
|
TITOLO IV
CLASSIFICAZIONE
Art. 27
Nozione
|
1. |
Le aziende ricettive alberghiere ed i complessi turistici
all'aria aperta e le loro dipendenze sono classificati sulla
base delle caratteristiche indicate negli specifici atti di
Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 ed in base alla
tipologia e vengono contrassegnati con un sistema che va da una
a cinque stelle, come segue:
a) |
alberghi da una a cinque stelle o cinque stelle lusso;
|
b) |
residenze turistico-alberghiere da due a quattro stelle;
|
c) |
campeggi da una a quattro stelle;
|
d) |
villaggi turistici da due a quattro stelle.
|
|
|
2. |
Le strutture ricettive extralberghiere, indicate nell'atto di
Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 sono
classificate in prima, seconda o terza categoria sulla base
delle caratteristiche definite nello stesso atto.
|
|
3. |
È esposta in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno
della struttura ricettiva, la targa distintiva di
classificazione conforme ai modelli regionali approvati con
determinazione del dirigente competente, da cui si rilevi la
categoria o il numero di stelle assegnate.
|
Art. 28
Dipendenze
|
1. |
Le strutture ricettive alberghiere possono essere costituite da
più immobili nelle immediate vicinanze della casa madre o da più
strutture nello stesso immobile, purché le stesse siano
adeguatamente riconoscibili e purché sulla dipendenza sia
apposta l'apposita targa di classificazione. Sono dipendenze gli
immobili e le strutture diversi della sede principale, che
facciano riferimento alla sede principale per i servizi generali
e, di norma, per il servizio di ricevimento. Le dipendenze sono
classificate sulla base dei requisiti posseduti.
|
|
2. |
Le dipendenze di strutture ricettive all'aria aperta sono
ubicate nelle immediate vicinanze della struttura principale,
sono recintate e sono classificate sulla base dei requisiti
posseduti così come stabilito nello specifico atto di Giunta
regionale di cui all'articolo 3, comma 2. Qualora le dipendenze
contengano prevalentemente servizi o strutture collettive le
stesse concorrono a formare il livello complessivo di
classificazione.
|
Art. 29
Assegnazione
|
1. |
L'attribuzione del livello di classificazione delle strutture
ricettive alberghiere e all'aria aperta è effettuata dal Comune
a seguito della richiesta di autorizzazione. L'assegnazione si
basa sugli elementi desumibili da apposita dichiarazione
prodotta dal titolare o dal gestore della struttura con cui lo
stesso formula anche la richiesta del livello di classificazione
ed è effettuata previa verifica del possesso dei requisiti
minimi previsti dallo specifico atto di Giunta regionale di cui
all'articolo 3, comma 2 per il livello di classifica richiesto.
La dichiarazione è redatta su modulo conforme al modello
regionale approvato con determinazione del dirigente competente.
Il Comune, qualora accerti la non corrispondenza dei requisiti
posseduti ai contenuti della dichiarazione, procede d'ufficio
alla loro rettifica e all'assegnazione della classificazione,
fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo
37.
|
|
2. |
Per le strutture di nuova realizzazione la dichiarazione
riguardante la classifica è compilata in via provvisoria sulla
base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi
dichiarati. Qualora si determinino delle difformità o un
diverso livello di classifica, entro novanta giorni dall'inizio
dell'attività, il titolare dell'autorizzazione rettifica o
integra la precedente dichiarazione oppure può presentare una
nuova dichiarazione sostitutiva.
|
|
3. |
Il livello di classificazione delle strutture ricettive
extralberghiere, ove previsto, è dichiarato in sede di denuncia
d'inizio attività. Nel caso in cui i requisiti posseduti non
corrispondano a quanto dichiarato si applicano le sanzioni
previste all'articolo 37. Il Comune, qualora accerti la non
corrispondenza dei requisiti posseduti ai contenuti della
dichiarazione, procede d'ufficio alla loro rettifica e alla
assegnazione della classificazione, fatta salva l'applicazione
delle sanzioni previste all'articolo 37.
|
Art. 30
Validità
|
1. |
La classificazione ha validità a tempo indeterminato.
|
|
2. |
In caso di modifica dei requisiti che hanno determinato il
livello di classificazione ottenuto, il titolare e il gestore
della struttura ricettiva presentano, entro novanta giorni
dall'avvenuta modifica, una nuova dichiarazione all'ufficio
comunale competente per la revisione del livello di classifica.
|
|
3. |
Qualora la carenza di requisiti, verificata anche a seguito di
esposti o reclami, determini un livello dei servizi inferiore al
minimo richiesto per l'esercizio dell'attività, il Comune
assegna un termine per l'integrazione dei requisiti minimi,
trascorso il quale provvede alla revoca dell'autorizzazione o
impone il divieto di prosecuzione dell'attività.
|
|
4. |
Il Comune può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla
rettifica della classificazione qualora accerti che una
struttura ricettiva non possieda i requisiti minimi per il
livello di classificazione posseduto.
|
Art. 31
Ricorso
|
1. |
Contro il provvedimento di classificazione adottato d'ufficio è
ammesso ricorso in opposizione al Comune, entro trenta giorni
dalla data di notificazione dell'atto, il quale decide nei
successivi novanta giorni.
|
TITOLO V
DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE
Art. 32
Disciplina dei prezzi delle strutture ricettive
|
1. |
I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere
all'aria aperta ed extralberghiere comunicano alla Provincia
territorialmente competente, anche in via telematica, secondo le
indicazioni da essa fornite, i prezzi massimi dei servizi
offerti, eventualmente distinti in bassa e alta stagione sulla
base delle indicazioni stabilite dalle Province, le
caratteristiche delle strutture nonché i periodi di apertura.
La comunicazione è inviata entro il 1 ottobre di ogni anno con
validità dal 1 gennaio dell'anno successivo. È consentita
un'ulteriore comunicazione entro il 1 marzo dell'anno successivo
per la variazione di prezzi in aumento che si intendono
applicare a valere dal 1 giugno dello stesso anno. Per le zone
montane i prezzi comunicati entro il 1 ottobre hanno validità
dal 1 dicembre successivo.
|
|
2. |
La Provincia trasmette le dichiarazioni dei prezzi e delle
caratteristiche delle strutture, anche per via telematica,
all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT); la Regione può
richiedere la trasmissione delle dichiarazioni medesime secondo
le modalità definite con atto del dirigente competente.
|
|
3. |
Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione
dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la
comunicazione dei prezzi è presentata entro la data dell'inizio
o della ripresa dell'attività.
|
|
4. |
In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il
titolare o il gestore subentrante trasmette alla Provincia una
nuova comunicazione dei prezzi solo qualora intenda applicare
prezzi superiori a quelli dichiarati dal precedente gestore.
|
|
5. |
La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti
comporta l'impossibilità di applicare o pubblicizzare prezzi
superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
|
|
6. |
Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture
ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati
comunicati alla Provincia.
|
|
7. |
I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano
prezzi inferiori a quelli comunicati ne indicano chiaramente il
periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza
di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata
e valida per tutto l'anno solare in corso.
|
|
8. |
Nel caso previsto dal comma 7 il cliente può pretendere
l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
|
|
9. |
I prezzi denunciati si intendono comprensivi di imposta sul
valore aggiunto (IVA) e di quanto non espressamente escluso.
|
Art. 33
Pubblicità dei prezzi
|
1. |
I Prezzi dei servizi praticati nell'anno in corso, conformi a
quanto dichiarato in sede di dichiarazione dei prezzi, sono
riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al
pubblico nel luogo di ricevimento.
|
|
2. |
Il prezzo dei servizi di pernottamento è riportato su un
cartellino prezzi esposto in modo ben visibile al pubblico, in
ogni camera, unità abitativa o suite, conformemente ai
contenuti della tabella di cui al comma 1.
|
|
3. |
Nei campeggi, in luogo dei cartellini dei prezzi di cui al comma
2, è possibile fornire agli ospiti un prospetto riepilogativo
dei prezzi praticati. Le unità abitative fisse rimangono
soggette all'obbligo di cui al comma 2.
|
|
4. |
La Provincia predispone, sulla base delle indicazioni regionali,
i modelli della tabella e cartellino prezzi di cui ai commi 1 e
2.
|
Art. 34
Reclami per irregolare applicazione di prezzi
|
1. |
Gli ospiti delle strutture ricettive, cui siano stati applicati
prezzi superiori a quelli indicati nella prescritta tabella o
superiori a quanto dichiarato nella dichiarazione dei prezzi o
pubblicizzato in altre forme, possono presentare reclamo alla
Provincia in cui la struttura è ubicata, fatta salva ogni
ulteriore richiesta di natura civilistica.
|
|
2. |
Gli uffici IAT sono competenti a ricevere i reclami degli utenti
e trasmetterli agli uffici provinciali di competenza.
|
|
3. |
La Provincia, in caso di accertata violazione, applica le
sanzioni previste all'articolo 38.
|
Art. 35
Banca dati regionale
|
1. |
I Comuni e le Province fanno pervenire alla Regione le
informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali
sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i
termini indicati da apposita delibera della Giunta regionale.
|
|
2. |
Il rilascio di nuove autorizzazioni, le modifiche e le eventuali
revoche, il ricevimento di nuove denunce d'inizio attività per
strutture ricettive extralberghiere, i divieti di prosecuzione
di attività ricettive extralberghiere e le chiusure temporanee
sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei
termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al
comma 1.
|
TITOLO VI
SANZIONI
Art. 36
Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia
d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune
|
1. |
Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o
all'aria aperta senza autorizzazione o, in caso di subentro
nell'attività, non abbia presentato la denuncia d'inizio
attività è punito con la sanzione amministrativa da Euro
500,00 a Euro 3.000,00.
|
|
2. |
Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera
senza avere regolarmente denunciato l'inizio attività o dà
ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle
indicate nella denuncia d'inizio attività in base alla natura
della struttura gestita è punito con la sanzione amministrativa
da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
|
|
3. |
Chi in sede di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività
dichiara requisiti inesistenti è punito con una sanzione
amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
|
|
4. |
Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di
altri elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in
sede di denuncia d'inizio attività, quando ciò determini il
venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività,
non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione,
è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro
1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da Euro
500,00 a Euro 3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e
all'aria aperta.
|
|
5. |
Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative, in
forma imprenditoriale, non indicate nella denuncia d'inizio
attività o non comunicate al Comune nei termini previsti
dall'articolo 21, comma 5 è soggetto ad una sanzione da Euro
260,00 a Euro 1.500,00.
|
|
6. |
Chiunque interrompe l'attività senza averne dato preventiva
comunicazione al Comune, salvo casi accertati di forza maggiore,
è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro
150,00.
|
|
7. |
Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente
superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti
giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione
amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di
chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza
maggiore, l'ottenimento di specifica autorizzazione da parte del
Comune o nel caso sia intervenuta la revoca dell'autorizzazione
o la chiusura dell'attività.
|
|
8. |
Chi non rispetta i limiti stabiliti all'articolo 5, commi 1 e 2,
e all'articolo 6, commi 2,3 e 5 della presente legge è punito
con una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
|
|
9. |
Ogni altra violazione di quanto stabilito in materia di
autorizzazione o di denuncia d'inizio attività o al mancato
invio al Comune delle comunicazioni previste comporta
l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.
|
|
10. |
Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2
sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro
100,00.
|
Art. 37
Sanzioni per la violazione delle norme sulla classificazione
|
1. |
Chi non espone la targa di classificazione prescritta o ne
espone una con dati non veritieri o comunque utilizza un livello
di classifica superiore a quello effettivo è punito con la
sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00
|
|
2. |
Chi in sede di richiesta di classificazione o in sede di
denuncia d'inizio attività dichiara l'esistenza di requisiti
inesistenti al fine di ottenere un livello di classificazione
superiore a quello effettivo è punito con la sanzione
amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le strutture
extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le
strutture alberghiere e all'aria aperta.
|
|
3. |
Chi non dichiara nei tempi prescritti la modifica dei requisiti
dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione o di denuncia
d'inizio attività, quando ciò determini un livello di
classifica inferiore a quello effettivo, è punito con la
sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00 per le
strutture extralberghiere e da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per
le strutture alberghiere e all'aria aperta.
|
Art. 38
Sanzioni relative a irregolare applicazione delle norme sui prezzi
o sulle rilevazioni statistiche
|
1. |
Chi non effettua o effettua la comunicazione dei prezzi in
maniera incompleta o contenente dati non veritieri è punito con
la sanzione amministrativa da Euro 200,00 a Euro 300,00. Tale
sanzione è applicata anche nel caso di mancato invio della
comunicazione prevista all'articolo 21, comma 5.
|
|
2. |
Chiunque applica prezzi superiori a quelli denunciati è punito
con la sanzione amministrativa da Euro 150,00 a Euro 500,00.
|
|
3. |
La mancata esposizione o l'esposizione in modo non perfettamente
visibile delle tabelle e dei cartellini dei prezzi è punita con
la sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 200,00.
|
|
4. |
Chi espone tabelle o cartellini prezzi non conformi ai modelli
predisposti dalla Provincia, compilati in modo incompleto o
contenenti informazioni difformi o prezzi superiori rispetto a
quanto comunicato alla Provincia è punito con la sanzione
amministrativa da Euro 150,00 a Euro 250,00.
|
|
5. |
Chi pubblicizza con qualsiasi mezzo informazioni difformi o
prezzi superiori a quelli dichiarati è punito con la sanzione
amministrativa da Euro 250,00 a Euro 500,00.
|
|
7. |
La mancata comunicazione alla Provincia dei dati di cui
all'articolo 12, comma 3 é punita con una sanzione
amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.
|
Art. 39
Sanzioni per altre violazioni
|
1. |
Ogni altra violazione alle prescrizioni stabilite dalla presente
legge o dagli atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3,
comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a
Euro 400,00.
|
TITOLO VII
DISPOSIZIONI PER USI OCCASIONALI O TEMPORANEI
Art. 40
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
|
1. |
Gli enti e le associazioni non a scopo di lucro, gli enti di
promozione sportiva e le federazioni sportive possono utilizzare
come ostelli per la gioventù, occasionalmente per periodi non
superiori a ventuno giorni e in coincidenza con manifestazioni,
raduni o altre iniziative simili, immobili non destinati
abitualmente alla ricettività collettiva, previo nulla osta del
Comune in cui è ubicata la struttura. Tale nulla osta è
concesso limitatamente al periodo di utilizzo, dopo aver
accertato le finalità sociali dell'iniziativa e l'esistenza di
sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in
relazione al numero dei potenziali utenti.
|
Art. 41
Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero
|
1. |
Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o
altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture
di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in
strutture agrituristiche ai sensi della
legge regionale 26/1994, da quanto previsto dalla legge
regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la
regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio
della Regione Emilia-Romagna), da quanto previsto dal decreto
legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di
attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto
previsto dalla legge
regionale 23 novembre 1988 n. 47 (Norme per le minoranze
nomadi in Emilia-Romagna). È fatta, inoltre, eccezione per lo
stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree
private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici,
da parte del proprietario o col suo consenso.
|
|
2. |
Il Comune può autorizzare per la durata massima di quindici
giorni su aree pubbliche o private, anche non aventi tutti i
requisiti previsti dalla presente legge, soste di singoli e
campeggi mobili organizzati da enti, associazioni ed
organizzazioni operanti senza fini di lucro per scopi sociali,
culturali e sportivi, a condizione che siano garantiti servizi
generali indispensabili per il rispetto di norme
igienico-sanitarie, per la salvaguardia della pubblica salute e
della pubblica incolumità e della tutela dell'ambiente.
L'autorizzazione può essere sottoposta a specifiche condizioni.
Gli enti e le associazioni richiedenti per ottenere
l'autorizzazione allegano alla domanda un'apposita polizza
assicurativa.
|
TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 42
Disposizioni transitorie generali
|
1. |
I titolari o gestori delle strutture in attività alla data di
entrata in vigore della presente legge provvedono, entro sei
mesi dalla pubblicazione degli specifici atti di Giunta
regionale previsti all'articolo 3, comma 2, ad una nuova
dichiarazione dei requisiti posseduti. Tali strutture possono
comunque mantenere la classificazione precedentemente attribuita
per un periodo non superiore a tre anni, salvo diverso termine
stabilito negli atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3,
comma 2 per casi specifici, qualora nell'ambito della stessa
dichiarazione il titolare o gestore si impegni alla
realizzazione degli interventi, da iniziare entro dodici mesi
dalla presentazione della dichiarazione, che consentano il
mantenimento del precedente livello di classificazione.
|
|
2. |
Qualora le strutture non possiedano più i requisiti minimi per
il mantenimento dell'autorizzazione o per la prosecuzione
dell'attività, il Comune assegna un termine per la
regolarizzazione dei requisiti e assegna provvisoriamente
d'ufficio il livello minimo di classificazione. L'adeguamento
dimensionale dei servizi igienici esistenti ai nuovi requisiti
è obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi edilizi
che li concernono, quando si tratti di interventi di
ristrutturazione radicale.
|
|
3. |
I Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge, possono
autorizzare gli interventi di adeguamento delle strutture
ricettive esistenti ai parametri qualitativi minimi previsti per
ogni livello di classificazione, in deroga ai propri strumenti
urbanistici generali vigenti.
|
Art. 43
Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast
|
1. |
Coloro che a seguito di denuncia d'inizio attività hanno
intrapreso attività di bed & breakfast sulla base della legge
regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo
dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima
colazione a carattere familiare denominato "Bed and
Breakfast") provvedono, entro sei mesi dall'abrogazione
della legge stessa, ad effettuare una nuova denuncia d'inizio
attività, conformemente a quanto previsto dalla presente legge,
ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 10.
|
Art. 44
Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive all'aria
aperta
|
1. |
Entro dodici mesi dalla pubblicazione dello specifico atto di
Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 i Comuni
provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la
previsione della disciplina urbanistico edilizia dei complessi
ricettivi esistenti e, ove occorre, con l'individuazione delle
aree specificatamente destinate agli insediamenti
turistico-ricettivi all'aperto.
|
|
2. |
Qualora il mancato inserimento nel piano comunale di aree
destinate ai complessi ricettivi all'aria aperta derivasse da un
problema di compatibilità ambientale, il Piano territoriale di
coordinamento provinciale può individuare le forme di
mitigazione da assimilare in sede di strumento urbanistico
comunale, evitando la penalizzazione delle caratteristiche di
servizio possedute dai complessi interessati.
|
Art. 45
Oneri di urbanizzazione
|
1. |
Ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione è individuata
un'unica categoria per le strutture ricettive alberghiere, che
comprende alberghi e residenze turistico-alberghiere e un'unica
categoria per le strutture ricettive all'aperto, che comprende
campeggi e villaggi turistici.
|
Art. 46
Abrogazioni
|
1. |
La legge
regionale 30 novembre 1981, n.42 (Classificazione delle
aziende alberghiere) è abrogata a far data dalla pubblicazione
dell'atto di Giunta regionale che regolamenta le caratteristiche
ed i requisiti riguardanti le strutture ricettive alberghiere di
cui all'articolo 3, comma 2.
|
|
2. |
La legge
regionale 7 gennaio 1985, n. 1 (Nuova disciplina dei
complessi turistici all'aria aperta) è abrogata a far data
dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che
regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le
strutture ricettive all'aria aperta e le tipologie indicate
all'articolo 4, comma 9, lettere b) e c), di cui all'articolo 3
comma 2.
|
|
3. |
La legge
regionale 25 agosto 1988, n. 34 (Disciplina per la gestione
delle strutture ricettive extralberghiere) è abrogata a far
data dalla pubblicazione dell'atto di Giunta regionale che
regolamenta le caratteristiche ed i requisiti riguardanti le
strutture ricettive extralberghiere e la tipologia indicata
all'articolo 4, comma 9, lettera a), di cui all'articolo 3 comma
2.
|
|
4. |
La legge
regionale 29/2001 è abrogata a far data dalla pubblicazione
dell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2
riguardante la gestione delle attività di bed & breakfast.
|
|